Regolamento campo di volo

Regolamento per l’attività aeromodellistica sulla pista dell’aerodromo di San Vittore

Premessa

 

Lo scopo del presente regolamento è quello di disciplinare l’attività modellistica e l’uso del campo di volo di San Vittore nel rispetto della sicurezza e in osservanza di quanto segue:

– contratto con il proprietario del campo (Confederazione rappresentata dal

Dipartimento militare federale, direzione degli aeroporti di Dübendorf);

– contratto con il Comune di San Vittore;

– gli accordi scritti e verbali con i contadini affittuari dei campi;

Il Gruppo elimodellisti San Vittore (detto in seguito GESV) si assume la responsabilità di fronte agli organi della Federazione dei Gruppi di aeromodellismo della Svizzera Italiana (FGASI), per contratto responsabile di fronte al proprietario del fondo di stesura del presente regolamento e delle necessarie iniziative per farlo rispettare da tutti coloro che ne fanno uso. La responsabilità per la gestione del campo di volo di San Vittore è stata conferita al GESV con decisione dell’assemblea dei capi-gruppi della FGASI tenutasi nel gennaio del 1991.

 

Il regolamento è stato approvato dall’assemblea ordinaria 1993 tenutasi in data

22 gennaio 1994.

 

La presente versione aggiornata è stata approvata dall’assemblea dei capigruppo del 21 luglio 2011.

 

 

PER LA FGASI                           PER IL GESV

Il Presidente:                               Il Presidente:

Nicola Del Biaggio                     Manrico Duzzi

 

 

Art. 1

Il campo di volo di San Vittore è aperto a tutti gli aeromodellisti membri di un gruppo

affiliato alla FGASI appartenente a sua volta alla Federazione Svizzera degli

aeromodellisti (FSAM).

 

Art. 2

I gruppi sopra menzionati, e di conseguenza i loro membri, dovranno sottostare a tutte le

indicazioni elencate nel presente regolamento ed alle eventuali decisioni del capo-campo.

 

Art. 3

I membri di gruppi non appartenenti alla FGASI potranno esercitare un’attività modellistica

sul campo solo eccezionalmente e solo su esplicito invito ed in presenza di un membro

avente diritto.

  

Art. 4

L’attività di volo con motomodelli è autorizzata come segue:

Sabato mattina dalle ore 09.00 alle ore 12.00

pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 18.30

Domenica pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 18.30

È esclusa ogni attività di volo nei giorni seguenti: Pasqua

 

Art. 5

L’attività con veleggiatori e con modelli elettrici è autorizzata come segue:

Sabato mattina dalle ore 09.00 alle ore 12.00

pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 18.30

Domenica mattina dalle ore 09.00 alle ore 12.00

Domenica pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 18.30

È esclusa ogni attività di volo nei giorni seguenti: Pasqua

 

Art. 6

Per il volo con modelli fuori dagli orari prescritti è necessaria un’autorizzazione della

direzione aeroporti militari di Lodrino e del Municipio di San Vittore.

 

Art. 7

Modelli e piloti sottostanno a tutti i regolamenti specifici in vigore riguardanti in modo

particolare:

– Il rumore

– Le caratteristiche tecniche dei modelli

– Le frequenze

– Il comportamento sul campo

 

Art. 8

Il controllo delle frequenze è di libera gestione degli usuali frequentatori del campo. Chi

arriva sul terreno di volo è responsabile di appurare la compatibilità della propria

frequenza.

 

Art. 9

La zona riservata al volo è situata di fronte al posteggio (ex hangar numero 3) a nord della

pista ed in direzione dell’asse della stessa. Per una migliore visione confrontare la

planimetria allegata (copertina verde). In nessun caso sono autorizzati voli in traslazione

dietro l’asse di detta pista. A condizioni di non arrecare danno al fieno o alle coltivazioni, al

di fuori del settore sopra indicato sono autorizzati unicamente esercizi di volo stazionario.

 

Art. 10

Il GESV provvederà al taglio dell’erba lungo il sentiero tracciato per raggiungere il campo

di volo a partire dal posteggio (ex hangar numero 3 , vedi planimetria).

 

Art. 11

È severamente proibito raggiungere la zona di volo al di fuori di detto sentiero sia da parte

dei piloti, sia da parte degli spettatori. Tutti dovranno far rispettare questa disposizione.

 

Art. 12

Il quadrato tracciato vicino al parco modelli è adibito per l’esercizio delle manovre in volo

stazionario degli elicotteri. Eventuali piloti in volo dovranno coordinare le loro manovre con

il pilota in volo nell’area del quadrato.

 

Art. 13

Di regola può volare un solo modello. Solo con un accordo verbale con il pilota già

impegnato, è possibile coordinare il volo di più modelli. In tutti i casi il numero massimo di

modelli in volo non può essere maggiore a 3. Gli elicotteri impegnati in esercizi di volo

stazionario possono essere anche più numerosi di 3, purché vi sia un accordo tra i piloti.

Il tempo massimo di volo per qualsiasi modello, esclusi i veleggiatori in termica, é di 10

minuti. I piloti presenti , in accordo tra di loro, possono decidere differentemente.

 

Art. 14

Ogni pilota in volo si deve spostare dal gruppo degli altri piloti di almeno 15 metri

disponendosi parallelamente all’asse della pista.

 

Art. 15

È severamente proibito effettuare prove di motori o di hoovering nelle immediate vicinanze

di un pilota impegnato in un volo, oppure nelle vicinanze del parco modelli o di persone.

 

Art. 16

In caso di volo simultaneo con gli elicotteri della ditta Heli Rezia, qualora sia evidente che

il pilota dell’elicottero vero non si rendesse conto dell’attività modellistica, il modellista è

tenuto a dare precedenza assoluta e se ritenuto necessario, di atterrare col proprio

modello.

 

Art. 17

Le automobili possono essere psteggiate unicamente sul posteggio ( ex hangar numero

3). Esaurito questo spazio le automobili dovranno essere parcheggiate al posteggio del

Heli Rezia. Lungo la strada sono autorizzate solo brevi soste per lo scarico ed il carico del

materiale. Anche in questo caso è necessario prestare la dovuta attenzione al fieno ed alle

colture.

 

Art. 18

Gli utilizzatori del campo si impegnano a lasciare il terreno di volo, la stradina d’accesso

ed il parcheggio in perfetto ordine. Essi sono in oltre tenuti a far rispettare le regole

contenute nel presente regolamento.

 

Art. 19

La persona più autorevole presente sul campo si impegna a far rispettare il presente

regolamento. I trasgressori saranno tempestivamente segnalati al capo della FGASI

oppure al presidente del GESV.

 

Art. 20

Ogni aeromodellista è responsabile per ogni e qualsiasi danno arrecato a persone, colture

o cose presenti sul posto.

Art. 21

Il GESV e per esso anche la FGASI declina ogni responsabilità per danni ai sensi

dell’articolo 20.

 

Art. 22

Il presente regolamento è subordinato a:

– Contratto con il proprietario del fondo;

– Contratto con le autorità comunali di San Vittore

– Regolamenti e direttive emanate dalla Federazione Svizzera di aeromodellismo

(FSAM)

– Regolamenti tecnici specifici dell’aeromodellismo

 

Art. 23

Contro i trasgressori del presente regolamento saranno presi i provvedimenti del caso

dall’organo esecutivo della FGASI.