Statuti

I.DENOMINAZIONE
Art.1
Con la denominazione Gruppo Elimodellisti San Vittore,
in seguito abbreviata GESV,è costituita un’associazione
apolitica ed aconfessionale di fautori dell’elimodellismo
in conformità agli statuti dell’Aero Club Locarno e ai
sensi dell’art.60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.
II.SEDE
Art.2
Il GESV è affiliato all’Aero Club Locarno-
Associazione Regionale dell’Aero Club Svizzero- del
quale osserva gli statuti.
Sede del GESV è San Vittore(GR).
III.SCOPO
Art.3
Il GESV ha per scopo la pratica del’elimodellismo ed
il suo sviluppo a fini sportivi ed educativi.
IV.MEMBRI
Art.4
Il GESV si compone di:
a. membri attivi
b. membri onorari
c. sostenitori
Art.5
Ogni membro ha diritto di voto e di eleggibilità in seno
Al Gruppo e deve essere affiliato sia all’Aero Club
Locarno(ACL) che all’Aero Club Svizzero(AeCS).
Art.6
Ogni membro attivo è tenuto a versare la tassa annuale
fissata dall’Assemblea come pure le tasse dell’ACL e
dell’AeCS entro un mese dalla relativa notifica.
Art.7
L’Assemblea,su proposta del comitato può nominare
“membro onorario” persone che hanno acquisito meriti
particolari nell’associazione o nell’aeromodellismo ed
elimodellismo in generale.
Il membro onorario è esonerato dal pagamento della
quota sociale.
Art.8
Per sostenitore si intende una persona (fisica o giuridica)
che versi alla cassa del GESV una tassa annuale
stabilita dall’Assemblea; in ogni caso non inferiore
alla tassa dei membri attivi.
I sostenitori non hanno diritto di voto e di eleggibilità e non sono
tenuti ad essere affiliati all’Aero Club Locarno e all’Aero Club
Svizzero.
Il sostenitore è tenuto a versare la tassa annuale fissata
dall’Assemblea entro un mese dalla relativa notifica.
V.AMMISSIONE
Art.9
Il membro attivo acquista la sua qualità di membro con
L’ammissione quale membro avente diritto di voto nel gruppo.
Art.10
Sulla nomina di un membro attivo decide il Comitato.
Art.11
In caso di nonaccettazione di un membro,il comitato non è
tenuto a fornire i motivi.
La mancata ammissione non può essere oggetto di ricorso.
Art.12
L’ammissione al GESV comporta il riconoscimento e
l’accettazione degli statuti del GESV e quelli dell’ACL.
VI.DIMISSIONI,RADIAZIONI,ESPULSIONI
Art.13
Il membro attivo o onorario perde le sua qualità di membro
con le sue dimissioni inoltrate per iscritto al segretariato del
GESV entro il 1° dicembre o a seguito di una radiazione od
espulsione.Il membro che desidera dimissionare anche
dall’ACL e dall’AeCS deve inoltrare le dimissioni anche a
queste associazioni.
Art.14
Dopo avvertimento debitamente notificato,il Comitato può
decidere la radiazione di membri attivi per non aver
versato in tempo utile la tassa sociale.
Art.15
Dopo avvertimento debitamente notificato,l’AeCS radierà
i membri che non hanno versato in tempo utile la tassa
sociale richiesta(AeCS e ACL).Di fatto il membro dovrà
essere radiato anche dal GESV.
Art.16
Dopo avvertimento debitamente notificato,il Comitato può
decidere l’espulsione di membri,
– per comportamento gravemente in contraddizione con
– gli scopi del GESV o dell’ACL.
– per contravvenzione alle decisioni dell’Assemblea
o del comitato.
Art.17
Il Comitato deve comunicare per iscritto al membro la
decisione di radiazione o espulsione e motivarla.
Contro la decisione di radiazione o d’espulsione è dato
diritto di ricorso all’Assemblea entro30 giorni.
Il ricorso deve essere inoltrato per iscritto al segretariato del
GESV ed ha effetto sospensivo.
L’Assemblea decide in modo inappellabile.
Art.18
Delle radiazioni ed espulsioni viene data comunicazione
al segretariato dell’ACL e dell’AeCS.
VII.ORGANI
Art.19
Gli organi del GESV sono:
1. l’Assemblea
2. il Comitato
3. l’Ufficio di revisione
VIII.ASSEMBLEA
Art.20
L’Assemblea è l’organo supremo del GESV ed ha le
seguenti competenze:
a. approva il verbale dell’ultima Assemblea
b. approva il rapporto dell’attività
c. approva i conti annuali,sentito il rapporto di revisione
d. da scarico al Comitato
e. decide la quota annua delle tasse sociali dovute al GESV
f. elegge il Presidente del GESV ed i membri del
Comitato
g. nomina l’ufficio di revisione
h. approva gli obiettivi a corto e lungo termine preposti
dal Comitato
i. nomina i membri onorari
j. decide le spese superiori a Frs.5000.-
k. decide su proposte,mozioni e ricorsi inoltrati
l. decide lo scioglimento del GESV
m. decide l’espulsione o la radiazione di membri
Art.21
L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria una volta
all’anno.
La convocazione,con l’elenco delle trattande,dev’essere
diramata per iscritto ad ogni membro del GESV almeno
15 giorni prima dell’Assemblea.
Le Assemblee straordinarie possono essere convocate,
osservando le stesse formalità,qualora il Comitato lo
ritenesse opportuno oppure su richiesta di almeno 1/5
dei membri attivi.Art.22
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide se approvate
dalla maggioranza assoluta dei presenti.A parità di voti
decide il Presidente.
Per la modifica degli statuti del GESV sono necessari
almeno i 2/3 dei voti presenti.
Art.23
Ogni membro ha diritto ad un solo voto e non può
rappresentare altri
Art.24
Le nomine statutarie e le eltre votazioni avvengono per alzata di
mano,a meno che 1/3 dei membri richieda lo scrutigno segreto.
Art.25
Proposte e mozioni all’Assemblea ordinaria possono essere
fatte da ogni membro del GESV,se inoltrate per iscritto entro il
28 febbraio dello stesso anno al segretariato del GESV.
Art.26
L’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero
di membri presenti,eccezione fatta per lo scioglimento
dell’associazione che soggiace alle disposizioni di cui all’art.38.
IX.IL COMITATO
Art.27
Il Comitato è l’organo amministrativo supremo del GESV.
Viene eletto dall’Assemblea per due anni ed è rieleggibile.
Esso è formato da cinque membri,fra cui:
– un Presidente
– un Vicepresidente
– un Segretario
– un Cassiere
– un Membro
Le funzioni di Segretario e Cassiere si possono abbinare.
Art.28
Se un membro di Comitato dovesse lasciare anticipatamente
il suo mandato sarà il Comitato a nominare un sostituto
che dovrà essere confermato alla prossima Assemblea..
Art.29
Il Comitato dirige il GESV ed esercita tutte le funzioni che per
legge o per statuto non incombono ad altri organi.
Il Comitato può delegare delle competenze a commissioni
speciali.
Art.30
Il Comitato difende gli interessi regionali del modellismo,
ed in particolare:
– rappresenta il GESV di fronte a terzi con firma del
Presidente e del Segretario
– Decide le spese fino all’importo di Frs.5000.-
– Decide sull’ammissione,radiazione ed espulsione di membriArt.31
La seduta di Comitato è valida solo se è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri.
Le deliberazioni del Comitato sono valide se approvate dalla
maggioranza assoluta die suoi membri presenti.
A parità di voti decide il Presidente.
X.UFFICIO DI REVISIONE
Art.32
L’ufficio di revisione è composto da 2 revisori rieleggibili
ogni anno.Loro compito è di esaminare prima dell’Assemblea
generale ordinaria,il bilancio consuntivo sulla base della
contabilità,degli atti giustificativi e dell’inventario.
Su tale rapporto rapporto dovranno stipulare un rapporto
scritto da consegnare all’Assemblea.
Dell’ufficio di revisione non possono fare parte membri
di Comitato.
XI.FINANZE
Art.33
Il GESV risponde dei suoi impegni unicamente con il
patrimonio sociale.E`esclusa ogni responsabilità personale
dei soci.
Art.34
Gli introiti dell’associazione si basano su:
– quote sociali versate da membri attivi
– quote e versamenti di sostenitori
– proventi da manifestazioni e dimostrazioni
Art.35
La quota annua delle tasse sociali viene decisa dall’Assemblea.
Art.36
Il lavoro degli organi e dei membri è gratuito,mentre le spese
sostenute verranno rimborsate.
Art.37
L’esercizio contabile risponde all’anno civile.
XII.SCIOGLIMENTO DEL GRUPPO
Art.38
Per lo scioglimento del GESV l’Assemblea è validamente
costituita se sono presenti almeno i 3/4 dei membri.
Se il numero legale non fosse raggiunto sarà convocata dopo
6 settimane una seconda Assemblea con le stesse trattande
che delibererà qualunque sia il numero dei presenti.
Per lo scioglimento del GESV sono necessari almenoi 2/3 die
voti presenti.
Art.39
In caso di scioglimento del GESV,dopo aver fatto fronte agli
eventuali impegni verso terzi,il suo materiale ed il patrimonio
sociale rimarrà indiviso e sarà messo a disposizione dell’Aero
Club Locarno che lo custodirà,per un periodo di 5 anni,in attesa
della costituzione di un’altra associazione ticinese avente i
medesimi scopi,dopo di che ne disporrà liberamente.