Assicurazione RC FSAM
Condizioni particolari (CP)
dell’assicurazione di responsabilità civile delle associazioni
per la Federazione Svizzera di Aeromodellismo (FSAM) Edizione 01/2007
1 Introduzione
Salvo diversamente previsto dalle presenti condizioni particolari, fanno fede le condizioni generali (CG) per
l’assicurazione di responsabilità civile aziendale su cui si basa la polizza.
2 Assicurati
A integrazione dell’art. 2a delle CG è assicurata la responsabilità civile
a) della Federazione Svizzera di Aeromodellismo (FSAM) e dei relativi organi (anche nei confronti dei propri soci);
b) delle Associazioni regionali di aeromodellismo (ARAM) e dei club aeromodellistici a queste affiliati e i relativi organi (anche
nei confronti dei propri soci);
c) dei partecipanti a raduni ai sensi del successivo art. 3c;
d) dei cosiddetti soggetti interessati al club (soci candidati all’adesione, durante il periodo di prova fino all’ammissione definitiva
in occasione della successiva assemblea generale) ai sensi del successivo art. 3c per un massimo di un anno;
e) del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), dei suoi organi e relativo
personale, per i danni legati all’utilizzo a scopo civile di campi di volo militari da parte di soci della FSAM. La società rinuncia
al diritto di regresso di cui all’art. 72 della legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) rispetto al DDPS, ai suoi organi
e al relativo personale.
3 Rischi e attività assicurate
È assicurata ai sensi delle norme di legge la responsabilità civile derivante dall’attività della FSAM, delle associazioni regionali
di aeromodellismo e dei club aeromodellistici a queste affiliati, in particolare per
a) attività statutaria;
b) organizzazione e svolgimento di rassegne pertinenti al club, come esposizioni, corsi di costruzione e addestramento,
campionati di aeromodellismo, raduni aeromodellistici e altri tipi di manifestazione a carattere regionale, nazionale e
internazionale, a condizione che queste non richiedano l’autorizzazione dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC);
c) in parziale deroga all’art. 7o delle CG è assicurata la responsabilità civile legale per i soggetti di cui al precedente art. 2c e d
e derivante dall’effettuazione di voli privati con modelli di aereo, elicottero, aquilone, paracadute e pallone aerostatico, senza
persone a bordo e che non richiedono il consenso delle autorità, fino a un massimo di 30 kg di massa complessiva, nonché
con modelli di razzo fino a un massimo di 1 kg di massa complessiva;
d) utilizzo civile di campi di volo militari.
4 Estensioni di garanzia/Rischi complementari
Nel corso delle rassegne assicurate, la garanzia si estende anche alla responsabilità civile
a) derivante dall’uso di spalti e tribune;
b) derivante dall’organizzazione di attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o dall’utilizzo di tensostrutture per
manifestazioni, a condizione che queste vengano gestite direttamente dal contraente. Non sono assicurati i danni alle
tensostrutture;
c) per danni al guardaroba:
– in parziale deroga all’art. 7k delle CG sono assicurate le pretese risarcitorie per distruzione, danno, sottrazione o perdita
degli oggetti consegnati in cambio di una contromarca a un guardaroba chiuso o costantemente vigilato. Sono esclusi da
tale garanzia oggetti preziosi, denaro, cartevalori, documenti e progetti.
– In caso di sottrazione o altro tipo di sparizione di oggetti consegnati al guardaroba, il contraente è tenuto a sporgere
immediata denuncia alla polizia e alla società non appena la perdita venga scoperta;
d) di possessori e piloti (inclusi i partecipanti esteri) di aeromodelli con massa non superiore a 100 kg; essa si intende
assicurata per tutta la durata della partecipazione alla rassegna. Tale estensione si applica tuttavia soltanto se il danno non
è coperto dalla garanzia ovvero dall’assicurazione di responsabilità civile prevista per legge ai sensi dell’ordinanza sulla
navigazione aerea (ONA), art. 123 segg.
Per gli aeromodelli superiori a 30 kg fino a max 100 kg vale quanto segue:
se la stipula di un’assicurazione di responsabilità civile è prescritta dalla legge, la copertura si limita alla parte di indennità
che supera la somma assicurata delle altre assicurazioni in essere. Le prestazioni della società sono limitate alla differenza
tra la somma assicurata nella polizza base e quella pattuita nel presente contratto (assicurazione complementare).
Questa limitazione decade per gli aeromodelli che non dispongono di alcuna assicurazione di base.
5 Limitazioni di copertura
A integrazione dell’art. 7 delle CG sono escluse dall’assicurazione le pretese risarcitorie
a) degli assicurati di cui al precedente art. 2 fra loro
Restano assicurate tuttavia le pretese risarcitorie per danni, dovuti alla caduta di aeromodelli,
– ad aeromodelli di un altro assicurato a terra nonché a materiali utilizzati per l’esercizio come ad es. attrezzi, pezzi di
ricambio o impianti di controllo;
– a oggetti presi in consegna, affitto, leasing o locazione, come tensostrutture per manifestazioni;
b) per danni ad aeromodelli caduti a terra a causa di utilizzo multiplo o assegnazione errata delle radiofrequenze;
c) per danni che sono in relazione diretta o indiretta con gli effetti di radiazioni non ionizzanti ovvero di campi elettromagnetici;
d) per danni derivanti dalla proprietà e dall’esercizio di imprese di carattere commerciale;
e) per danni derivanti dall’organizzazione e svolgimento di manifestazioni per cui è prescritta un’autorizzazione da parte