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| Organizzazione sul campo di volo dell'aerodromo di San Vittore/GR |
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| Mercoledì 05 Novembre 2008 13:56 |
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Regolamento per l?esercizio dell'attività aeromodellistica sul campo di volo di San Vittore/GR. Premessa Lo scopo del presente regolamento è quello di disciplinare l?attività modellistica e l?uso del campo di volo di San Vittore nel rispetto della sicurezza e in osservanza di quanto segue: contratto con il proprietario del campo (Confederazione rappresentata dal Dipartimento militare federale,direzione degli aeroporti di Dübendorf); contratto con il Comune di San Vittore; gli accordi scritti e verbali con i contadini affittuari dei campi; Il Gruppo elimodellisti San Vittore (detto in seguito GESV) si assume la responsabilità di fronte agli organi della Federazione dei Gruppi di aeromodellismo della Svizzera Italiana (FGASI), per contratto responsabile di fronte al proprietario del fondo di stesura del presente regolamento e delle necessarie iniziative per farlo rispettare da tutti coloro che ne fanno uso. La responsabilità per la gestione del campo di volo di San Vittore è stata conferita al GESV con decisione dell?assemblea dei capi-gruppi della FGASI tenutasi nel gennaio del 1991. Il presente regolamento redatto dal GESV e designato dalla FGASI quale responsabile delle attività di volo sul campo di volo di San Vittore è stato approvato dall?assemblea ordinaria 1993 tenutasi in data 22 gennaio 1994. PER IL GESV PER LA FGASI Il Presidente: Il Presidente: Daniele Graber Renato Ruckstuhl Letto ed approvato in data 25 gennaio 1994. Art. 1 Il campo di volo di San Vittore è aperto a tutti gli aeromodellisti membri di un gruppo affiliato alla FGASI appartenente a sua volta alla Federazione Svizzera degli aeromodellisti (FSA). Esso è essenzialmente predisposto per un?attività con elimodellisti. Art. 2 I gruppi sopra menzionati, e di conseguenza i loro membri, dovranno sottostare a tutte le indicazioni elencate nel presente regolamento ed alle eventuali decisioni del capo-campo. Art. 3 I membri di gruppi non appartenenti alla FGASI potranno esercitare un?attività modellistica sul campo solo eccezionalmente e solo su esplicio invito di un membro avente diritto. Art. 4 L?attività di volo con motomodelli è autorizzata come segue: Sabato mattina dalle ore 09.00 alle ore 12.00 pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 18.30 Domenica pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 18.30 È esclusa ogni attività di volo nei giorni seguenti : Pasqua-Digiuno federale Art. 5 L?attività con veleggiatori e con modelli elettrici è autorizzata come segue: Sabato e Domenica a partire dalle ore 08.00 Art. 6 Per il volo con motomodelli fuori dagli orari prescritti è necessaria un?autorizzazione scritta della direzione aeroporti militari di Lodrino, vistata dal capo della FGASI. Art. 7 Modelli e piloti sottostanno a tutti i regolamenti specifici in vigore riguardanti in modo particolare: Il rumore Le caratteristiche tecniche dei modelli Le frequenze Il comportamento sul campo Art. 8 Il controllo delle frequenze è di libera gestione degli usuali frequentatori del campo. Chi arriva sul terreno di volo è responsabile di appurare la compatibilità della propria frequenza, sia verbalmente, sia per mezzo dell?apposito tabellone di controllo. L?accordo verbale tra i presenti è trascurabile unicamente se le frequenze sono controllate ufficialmente tramite l?apposito cartellone. Art. 9 La zona riservata al volo è situata di fronte all?hangar numero 3 a nord della pista ed in direzione dell?asse della stessa. Per una migliore visione confrontare la planimetria allegata (copertina verde). In nessun caso sono autorizzati voli in traslazione dietro l?asse di detta pista. A condizioni di non arrecare danno al fieno o alle coltivazioni, al di fuori del settore sopra indicato sono autorizzati unicamente esercizi di volo stazionario. Art. 10 Il GESV provvederà al taglio dell?erba lungo il sentiero tracciato per raggiungere il campo di volo a partire dall?hangar numero 3 (vedi planimetria). Art. 11 È severamente proibito raggiungere la zona di volo al di fuori di detto sentiero sia da partedei piloti, sia da parte degli spettatori. Tutti dovranno far rispettare questa disposizione. Art. 12 Il quadrato tracciato vicino al parco modelli è adibito per l?esercizio delle manovre in volo stazionario degli elicotteri. Eventuali piloti in volo dovranno coordinare le loro manovre con il pilota in volo nell?area del quadrato. Art. 13 Di regola può volare un solo modello. Solo con un accordo verbale con il pilota già impegnato, è possibile coordinare il volo di più modelli. In tutti i casi il numero massimo di modelli in volo non può essere maggiore a 3. Gli elicotteri impegnati in esercizi di volo stazionario possono essere anche più numerosi di 3, purché vi sia un accordo tra i piloti. Art. 14 Ogni pilota in volo si deve spostare dal gruppo degli altri piloti di almeno 15 metri disponendosi parallelamente all?asse della pista. Art. 15 È severamente proibito effettuare prove di motori o di hoovering nelle immediate vicinanze di un pilota impegnato in un volo, oppure nelle vicinanze del parco modelli o di persone. Art. 16 In caso di volo simultaneo con gli elicotteri della ditta Air Grischa, qualora sia evidente che il pilota dell?elicottero vero non si rendesse conto dell?attività modellistica, l?elimodellista è tenuto a recarsi alla base Air Grischa per avvisare la direzione e coordinare l?uso dello spazio aereo. Art. 17 Le automobili possono essere psteggiate unicamente sullo spiazzo di fronte all?hangar numero 3. Esaurito questo spazio le automobili dovranno essere parcheggiate al posteggio dell?Air Grischa. Lungo la strada sono autorizzate solo brevi soste per lo scarico ed il carico del materiale. Anche in questo caso è necessario prestare la dovuta attenzione al fieno ed alle colture. Art. 18 Gli utilizzatori del campo si impegnano a lasciare il terreno di volo, la stradina d?accesso ed il parcheggio in perfetto ordine. Essi sono in oltre tenuti a far rispettare le regole contenute nel presente regolamento. Art. 19 La persona più autorevole presente sul campo si impegna a far rispettare il presente regolamento. I trasgressori saranno tempestivamente segnalati al capo della FGASI oppure al presidente del GESV. Art. 20 Ogni aeromodellista deve possedere un?assicurazione RC privata ed è responsabile per ogni e qualsiasi danno arrecato a persone, colture o cose presenti sul posto. Art. 21 Il GESV e per esso anche la FGASI declina ogni responsabilità per danni ai sensi dell?articolo 20 Art. 22 Il presente regolamento è subordinato a: Contratto con il proprietario del fondo; Contratto con le autorità comunali di San Vittore Regolamenti tecnici specifici dell?aeromodellismo Art. 23 Contro i trasgressori del presente regolamento saranno presi i provvedimenti del caso dall?organo esecutivo della FGASI * * * * * * * ![]() |
| Ultimo aggiornamento ( Venerdì 14 Novembre 2008 17:02 ) |









