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admin 04-04-10 22:42
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| Statuti |
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| Mercoledì 05 Novembre 2008 13:49 | ||||||
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I.DENOMINAZIONE Art.1 Con la denominazione Gruppo Elimodellisti San Vittore, in seguito abbreviata GESV,è costituita un'associazione apolitica ed aconfessionale di fautori dell'elimodellismo in conformità agli statuti dell'Aero Club Locarno e ai sensi dell'art.60 e seguenti del Codice Civile Svizzero. II.SEDE Art.2 Il GESV è affiliato all'Aero Club Locarno- Associazione Regionale dell'Aero Club Svizzero- del quale osserva gli statuti. Sede del GESV è San Vittore(GR). III.SCOPO Art.3 Il GESV ha per scopo la pratica del'elimodellismo ed il suo sviluppo a fini sportivi ed educativi. IV.MEMBRI Art.4 Il GESV si compone di: a. membri attivi b. membri onorari c. sostenitori Art.5 Ogni membro ha diritto di voto e di eleggibilità in seno Al Gruppo e deve essere affiliato sia all'Aero Club Locarno(ACL) che all'Aero Club Svizzero(AeCS). Art.6 Ogni membro attivo è tenuto a versare la tassa annuale fissata dall'Assemblea come pure le tasse dell'ACL e dell'AeCS entro un mese dalla relativa notifica. Art.7 L'Assemblea,su proposta del comitato può nominare "membro onorario" persone che hanno acquisito meriti particolari nell'associazione o nell'aeromodellismo ed elimodellismo in generale. Il membro onorario è esonerato dal pagamento della quota sociale. Art.8 Per sostenitore si intende una persona (fisica o giuridica) che versi alla cassa del GESV una tassa annuale stabilita dall'Assemblea; in ogni caso non inferiore alla tassa dei membri attivi. I sostenitori hanno diritto di voto e di eleggibilità e non sono tenuti ad essere affiliati all'Aero Club Locarno e all'Aero Club Svizzero. Il sostenitore è tenuto a versare la tassa annuale fissata dall'Assemblea entro un mese dalla relativa notifica. V.AMMISSIONE Art.9 Il membro attivo acquista la sua qualità di membro con L'ammissione quale membro avente diritto di voto nel gruppo. Art.10 Sulla nomina di un membro attivo decide il Comitato. Art.11 In caso di nonaccettazione di un membro,il comitato non è tenuto a fornire i motivi. La mancata ammissione non può essere oggetto di ricorso. Art.12 L'ammissione al GESV comporta il riconoscimento e l'accettazione degli statuti del GESV e quelli dell'ACL. VI.DIMISSIONI,RADIAZIONI,ESPULSIONI Art.13 Il membro attivo o onorario perde le sua qualità di membro con le sue dimissioni inoltrate per iscritto al segretariato del GESV entro il 1° dicembre o a seguito di una radiazione od espulsione.Il membro che desidera dimissionare anche dall'ACL e dall'AeCS deve inoltrare le dimissioni anche a queste associazioni. Art.14 Dopo avvertimento debitamente notificato,il Comitato può decidere la radiazione di membri attivi per non aver versato in tempo utile la tassa sociale. Art.15 Dopo avvertimento debitamente notificato,l'AeCS radierà i membri che non hanno versato in tempo utile la tassa sociale richiesta(AeCS e ACL).Di fatto il membro dovrà essere radiato anche dal GESV. Art.16 Dopo avvertimento debitamente notificato,il Comitato può decidere l'espulsione di membri, - per comportamento gravemente in contraddizione con - gli scopi del GESV o dell'ACL. - per contravvenzione alle decisioni dell'Assemblea o del comitato. Art.17 Il Comitato deve comunicare per iscritto al membro la decisione di radiazione o espulsione e motivarla. Contro la decisione di radiazione o d'espulsione è dato diritto di ricorso all'Assemblea entro30 giorni. Il ricorso deve essere inoltrato per iscritto al segretariato del GESV ed ha effetto sospensivo. L'Assemblea decide in modo inappellabile. Art.18 Delle radiazioni ed espulsioni viene data comunicazione al segretariato dell'ACL e dell'AeCS. VII.ORGANI Art.19 Gli organi del GESV sono: 1. l'Assemblea 2. il Comitato 3. l'Ufficio di revisione VIII.ASSEMBLEA Art.20 L'Assemblea è l'organo supremo del GESV ed ha le seguenti competenze: a. approva il verbale dell'ultima Assemblea b. approva il rapporto dell'attività c. approva i conti annuali,sentito il rapporto di revisione d. da scarico al Comitato e. decide la quota annua delle tasse sociali dovute al GESV f. elegge il Presidente del GESV ed i membri del Comitato g. nomina l'ufficio di revisione h. approva gli obiettivi a corto e lungo termine preposti dal Comitato i. nomina i membri onorari j. decide le spese superiori a Frs.5000.- k. decide su proposte,mozioni e ricorsi inoltrati l. decide lo scioglimento del GESV m. decide l'espulsione o la radiazione di membri Art.21 L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria una volta all'anno. La convocazione,con l'elenco delle trattande,dev'essere diramata per iscritto ad ogni membro del GESV almeno 15 giorni prima dell'Assemblea. Le Assemblee straordinarie possono essere convocate, osservando le stesse formalità,qualora il Comitato lo ritenesse opportuno oppure su richiesta di almeno 1/5 dei membri attivi.Art.22 Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti.A parità di voti decide il Presidente. Per la modifica degli statuti del GESV sono necessari almeno i 2/3 dei voti presenti. Art.23 Ogni membro ha diritto ad un solo voto e non può rappresentare altri Art.24 Le nomine statutarie e le eltre votazioni avvengono per alzata di mano,a meno che 1/3 dei membri richieda lo scrutigno segreto. Art.25 Proposte e mozioni all'Assemblea ordinaria possono essere fatte da ogni membro del GESV,se inoltrate per iscritto entro il 28 febbraio dello stesso anno al segretariato del GESV. Art.26 L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero di membri presenti,eccezione fatta per lo scioglimento dell'associazione che soggiace alle disposizioni di cui all'art.38. IX.IL COMITATO Art.27 Il Comitato è l'organo amministrativo supremo del GESV. Viene eletto dall'Assemblea per due anni ed è rieleggibile. Esso è formato da cinque membri,fra cui: - un Presidente - un Vicepresidente - un Segretario - un Cassiere - un Membro Le funzioni di Segretario e Cassiere si possono abbinare. Art.28 Se un membro di Comitato dovesse lasciare anticipatamente il suo mandato sarà il Comitato a nominare un sostituto che dovrà essere confermato alla prossima Assemblea.. Art.29 Il Comitato dirige il GESV ed esercita tutte le funzioni che per legge o per statuto non incombono ad altri organi. Il Comitato può delegare delle competenze a commissioni speciali. Art.30 Il Comitato difende gli interessi regionali del modellismo, ed in particolare: - rappresenta il GESV di fronte a terzi con firma del Presidente e del Segretario - Decide le spese fino all'importo di Frs.5000.- - Decide sull'ammissione,radiazione ed espulsione di membriArt.31 La seduta di Comitato è valida solo se è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri. Le deliberazioni del Comitato sono valide se approvate dalla maggioranza assoluta die suoi membri presenti. A parità di voti decide il Presidente. X.UFFICIO DI REVISIONE Art.32 L'ufficio di revisione è composto da 2 revisori rieleggibili ogni anno.Loro compito è di esaminare prima dell'Assemblea generale ordinaria,il bilancio consuntivo sulla base della contabilità,degli atti giustificativi e dell'inventario. Su tale rapporto rapporto dovranno stipulare un rapporto scritto da consegnare all'Assemblea. Dell'ufficio di revisione non possono fare parte membri di Comitato. XI.FINANZE Art.33 Il GESV risponde dei suoi impegni unicamente con il patrimonio sociale.E`esclusa ogni responsabilità personale dei soci. Art.34 Gli introiti dell'associazione si basano su: - quote sociali versate da membri attivi - quote e versamenti di sostenitori - proventi da manifestazioni e dimostrazioni Art.35 La quota annua delle tasse sociali viene decisa dall'Assemblea. Art.36 Il lavoro degli organi e dei membri è gratuito,mentre le spese sostenute verranno rimborsate. Art.37 L'esercizio contabile risponde all'anno civile. XII.SCIOGLIMENTO DEL GRUPPO Art.38 Per lo scioglimento del GESV l'Assemblea è validamente costituita se sono presenti almeno i 3/4 dei membri. Se il numero legale non fosse raggiunto sarà convocata dopo 6 settimane una seconda Assemblea con le stesse trattande che delibererà qualunque sia il numero dei presenti. Per lo scioglimento del GESV sono necessari almenoi 2/3 die voti presenti. Art.39 In caso di scioglimento del GESV,dopo aver fatto fronte agli eventuali impegni verso terzi,il suo materiale ed il patrimonio sociale rimarrà indiviso e sarà messo a disposizione dell'Aero Club Locarno che lo custodirà,per un periodo di 5 anni,in attesa della costituzione di un'altra associazione ticinese avente i medesimi scopi,dopo di che ne disporrà liberamente. |
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| Ultimo aggiornamento ( Giovedì 13 Novembre 2008 09:51 ) |








